Concordato preventivo di cosa si tratta e come puoi salvarti da un fallimento?

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Come Puoi salvarti da un chiusura usando lo strumento del concordato preventivo? Premesso che oggi non si chiama più Fallimento ma  “liquidazione giudiziale” dopo l’ultima modifica del codice da parte del Governo Conte.

Ma che cos’è il concordato preventivo?

Il Concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l’impresa.

In un concordato preventivo creditori possono essere assemblati in classi omogenee e quindi trattati in modo diverso a seconda della classe d’appartenenza.

In poche parole è un accordo formale che implica delle spese di procedura tra i 15 e i 50.000 Euro e produce una decurtazione dei debiti al fine della continuità aziendale.

Il concetto di fondo è più che apprezzabile. Ci sono stati effettivamente dei casi di buona riuscita di questo espediente. Non sono molti ma ci son stati.  Poi dipende sempre da chi ti segue in una procedura di concordato preventivo. Ad ogni modo non spariscono i debiti. In parte li devi comunque pagare e prima ancora di pagare quelli devi detrarre le spese di procedura.

Io personalmente non sono a favore di questa procedura di concordato preventivo. A nostro avviso non ottieni nulla. L’incertezza, la crisi di liquidità e l’outlook negativo ti suggeriscono di pensare alla tua famiglia più che alla tua impresa. Senza contare che puoi ottenere accordi molto vantaggiosi anche senza queste procedure costose e laboriose. Nel concordato preventivo dipende sempre da chi ti segue e da quali strategie vuoi mettere in campo per salvare l’azienda e la tua famiglia.

 

Cos’è la Richiesta di fallimento ?

Preparati al peggio e non lo conoscerai mai.

Presupposto lo stato d’insolvenza, il fallimento può essere chiesto da tre soggetti:

  1. Il debitore stesso. (l’imprenditore)
  2. Uno o più creditori.
  3. Il pubblico ministero.

Visto tutto quanto ti spiegherò in modo semplice e  brevemente queste 3 forme preoccupandomi soltanto di porre i giusti accenti in modo semplice con un linguaggio comprensibile.

La prima ipotesi dice che se l’imprenditore è in uno stato d’insolvenza questo HA FACOLTA’ di chiedere la liquidazione giudiziale per evitare la chiusura della azienda.

Questo significa che non è obbligato, è un’opzione.

Quindi, mi raccomando, non correre a portare i libri in tribunale. Sempre riguardo questa prima ipotesi devi però porre attenzione all’articolo 217 della Legge Fallimentare.

Questo infatti, al comma 4, evidenzia che l’imprenditore può aggravare il dissesto anche con la mancata dichiarazione di fallimento. In poche parole, se l’omessa dichiarazione di fallimento non impatta sul dissesto finanziario, ovvero debiti e crediti rimangono tali, è meglio pazientare prima di portare i libri in tribunale.

La seconda ipotesi è quella classica. Uno o più creditori, solitamente muniti di titolo esecutivo in quanto è necessaria prova certa del credito, chiedono la liquidazione giudiziale. In questa situazione non bisogna far altro che prepararsi e, se conveniente e indispensabile, fare opposizione alla richiesta di fallimento.

A mio avviso è meglio arrivare preparati ad un concordato preventivo, soldi e tempo risparmiati.

La terza ed ultima ipotesi è prevista solamente in due specifici casi: Quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale.

Quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. E questi son casi veramente particolari che vanno considerati singolarmente.

 

cessione ramo di azienda chi paga i debiti
finale concordato preventivo

Attenzione alla Revocatoria Fallimentare

Gli articoli 64 e seguenti della legge fallimentare enucleano gli effetti del chiusura della tua azienda sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

Sicuramente un tasto dolente per molti.

Vedo di darti una sintesi sostanziale in modo da accendere i primi campanelli d’allarme e soprattutto per evitarti di fare sciocchezze.
Trattandosi di sintesi sostanziale credo sia chiaro che l’argomento non si esaurisca con le prossime righe.

Sono INEFFICACI nei confronti dei creditori GLI ATTI A TITOLO GRATUITO COMPIUTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA DICHIARAZIONE.

In egual modo sono INEFFICACI I PAGAMENTI ANTICIPATI DI CREDITI COMPIUTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E CHE SCADONO
NEL GIORNO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO O, SE ESEGUITI DAL FALLITO STESSO, POSTERIORMENTE.

Sono atti INEFFICACI nei confronti dei creditori SE IL CURATORE PROVA L’ESISTENZA DI ATTI COMPIUTI NELL’ANNO PRECEDENTE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CHE SIANO:

ATTI A TITOLO ONEROSO IN CUI LE PRESTAZIONI ESEGUITE O LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL FALLITO CHE SUPERINO DI OLTRE UN QUARTO QUANTO PRECEDENTEMENTE CONCORDATO.

ATTI ESTINTIVI DI DEBITI PECUNIARI, SCADUTI ED ESIGIBILI NON EFFETTUATI CON I NORMALI MEZZI DI PAGAMENTO. (CASH)PEGNI, ANTICRESI E IPOTECHE VOLONTARIE COSTITUITI PER DEBITI PREESISTENTI.

SE IL CURATORE PROVA L’ESISTENZA DI PEGNI, ANTICRESI E IPOTECHE GIUDIZIALI COSTITUITI NEI 6 MESI PRECEDENTI IL LA CHIUSURA DELLA IMPRESA.

Sono REVOCABILI DALLO STESSO CURATORE I PAGAMENTI DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI, GLI ATTI COSTITUTIVI DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE, PER DEBITI DI TERZI E CONTESTUALMENTE CREATI NONCHE’ PER ALTRI ATTI A TITOLO ONEROSO, COMPIUTI NEI 6 MESI PRECEDENTI IL FALLIMENTO.

Sono INEFFICACI nei confronti dei creditori GLI ATTI CHE PREGIUDICANO IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’;

GLI ATTI DOVE IL TERZO ERA A CONOSCENZA DELLO STATO D’INSOLVENZA DELLA SOCIETA’ (PAGAMENTO CAMBIARIO);

GLI ATTI TRA CONIUGI.L’AZIONE REVOCATORIA DECADE DOPO TRE ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO COME A CINQUE ANNI DAL COMPIMENTO DELL’ATTO PREGIUDIZIEVOLE.

Che cosa è il concordato in bianco?

Il concordato in bianco o “con riserva” o, “con prenotazione”, consente all’imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall’apertura della procedura concordataria.

Con DL83/2012, convertito in Legge 134/2012, è stata introdotta la possibilità di presentare domanda di concordato con riserva (anche detto, difatti, “concordato in bianco”) con detta domanda è possibile, appunto, far scattare gli effetti protettivi tipici del concordato dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. L’unic limite però è che nella proposta, va presentato un piano e documenti entro un termine successivo.

Il termine viene fissato dal Giudice tra 60 e 120 giorni ed è prorogabile fino ad altri 60 (nel medesimo termine, il debitore potrebbe anche “modificare” la sua richiesta in una domanda di omologazione per accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis).

Primo vaglio è la richiesta di presentare, con la domanda, i bilanci degli ultimi 3 esercizi, oltrechè, mensilmente, una situazione finanziaria dell’impresa.

Alla domanda va aggiunto l’elenco dei creditori con i relativi crediti;
Il Tribunale, col decreto concordato preventivo che fissa il termine per la presentazione del piano, può nominare un commissario giudiziale, il quale svolgerà attività di vigilanza sulle azioni del debitore;
Al debitore sono addossati maggiori obblighi informativi, previsti dall’art. 161 co VIII.

Quanto costano le procedure concorsuali o spese di procedura?

E’ vero. Le spese di procedura sono le prime ad essere remunerate.

Prima degli stessi creditori.
Il commercialista, l’avvocato, il tribunale e il curatore sono tutte persone che offrono le loro competenze al fine di garantire la corretta spartizione degli attivi ed è giusto che vengano remunerati per il servizio offerto.

Ma che i costi siano 30 50 o 70 che cosa importa? Se sei arrivato a questo punto significa che vi sono importi molto più minacciosi rispetto le cosiddette “spese di procedura”.

La domanda che dovresti porti invece è: cosa ottengo sostenendo questi costi?

Qual’è il tuo profitto? Nel 95% dei casi è zero.

Sì perchè i costi variano da procedura a procedura, da caso a caso, ma sono eccezioni quelle dove l’imprenditore viene tutelato.

Un altra domanda che dovresti farti è: Vuoi spendere i tuoi soldi per tutelare tutti meno che te stesso e la tua famiglia?

Se ad esempio hai una ditta individuale, una S.N.C. o hai dato garanzie personali stai rischiando molto.

Sei debitore e hai dato Garanzie personali?

Cosa significa Garanzie personali? Significa che se hai prestato garanzie personale rispondi personalmente.
Con il tuo patrimonio personale. Non con quello della società (nel caso di società di capitali) ma con il tuo.

Le garanzie personali possono essere anche le classiche fideiussioni. Se hai dato questo tipo di garanzie in questo momento ti potrebbe essere comodo il nostro aiuto.

I creditori si attaccheranno a qualsiasi cosa che possiedi al fine di estinguere il debito principale.

Quindi se hai un debito che vale 100 e hai garantito personalmente significa che se non adempi ti pignoreranno ad uno ad uno i tuoi beni fino a che sarà ripagato il debito con gli eventuali interessi e le spese di procedura.

Ma fai attenzione se fai un concordato preventivo. Non significa che se hai un debito che vale 100 e la casa che vale 100 puoi fare una permuta.
Ti devi sorbire tutta la trafila.

Dal realizzo del bene che probabilmente nella migliore delle ipotesi  sarà la metà del suo valore dovrai poi detrarre le spese di procedura. Quindi ora della fine ti troverai senza auto, senza mobili e senza casa ma con ancora una parte di debito da pagare. Poi ovvio che dipende da che cifre e valori stiamo parlando.

Quindi evita di prestare garanzie personali.

Ho una azienda srl ho molti creditori come faccio ad uscirne?

Esistono molte metodologie diverse da quella di chiudere la società in toto con un concordato preventivo. Una di queste è spostare il problema ad altre persone come il Temporary Manager di crisi, che sono disponibili a prendere in mano la situazione e a acquisire la società o ad affiancare l’imprenditore, a sistemarla e farla ripartire per metterla in condizioni di pagare i debiti.

Se La tua azienda è in crisi! Vendila ad ISI.

Ascolta l’intervista del dott.Brambilla

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