Sistema giuridico – Norme e contratti

Come sappiamo, le leggi o norme hanno il compito di regolare le attività dell’uomo.

Possono essere di vario tipo:

  • generale,
  • positivo,
  • obbligatorio,
  • astratto
  • percettivo.

Per evitare che le norme siano infrante, sono previste delle sanzioni. L’insieme delle norme, sia scritte sia delle consuetudini, forma l’ordinamento giuridico che andrà a regolare i settori pubblici, privati ed economici.

Fin dagli inizi del 1700, il movimento costituzionalista si batteva per la separazione dei poteri e della preservazione dei diritti dei cittadini.

E’ così anche nella Costituzione Italiana. Essa prevede infatti che le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie siano svolte da organi diversi e tra loro indipendenti.

  • Il Parlamento detiene il potere legislativo,
  • il Governo gestisce il potere esecutivo
  • la Magistratura il potere giudiziario.

Il Parlamento è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Per fare in modo che una legge diventi valida, entrambe le camere devono discuterla e approvarla.

Ogni legge per la sua origine prevedere quattro passi obbligatori:

  • l’iniziativa,
  • la discussione,
  • l’approvazione
  • la promulgazione.

Le fonti del diritto si possono catalogare in tre grandi categorie:

  • Leggi super-primarie: Costituzione e leggi costituzionali
  • Leggi primarie: Leggi ordinarie, normative UE, leggi regionali
  • Leggi secondarie: regolamenti esecutivi o degli enti locali.

I soggetti del diritto sono le persone fisiche e le organizzazioni. Le persone fisiche acquisiscono la capacità di agire al compimento della maggiore età, mentre le organizzazioni acquistano capacità giuridica al momento della loro formazione.

La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di diritti.

Le organizzazioni si possono distinguere in private e pubbliche.
Quelle private sono formate da società lucrative, associazioni e fondazioni.

Quelle pubbliche sono enti pubblici, territoriali e istituzionali.

La vita dei singoli individui che compongono una società è caratterizzata da una successione di fatti, alcuni presi in considerazione dal diritto e alcuni no.

I fatti giuridici non dipendono dalla nostra volontà (nascita, maggiore età, morte). Ma ci sono delle azioni compiute volontariamente dall’uomo e questi vengono chiamati atti giuridici che possono essere suddivisi in:

  • atti di diritto pubblico
  • atti di diritto privato

Il negozio giuridico è l’atto di volontà con cui un soggetto privato persegue il proprio interesse. Il negozio giuridico è valido solo se ci sono determinati requisiti (manifestazione di volontà, oggetto e causa). Possono essere unilaterali (nel caso per esempio di un testamento) o bilateriali (per esempio, il contratto di compravendita).

Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire e/o regolare un rapporto giuridico. Il fondamento di questo accordo è detta autonomia contrattuale delle parti che possono decidere il contenuto del contratto stesso (ovviamente, sempre nel limite della legalità).

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