Come sappiamo, le leggi o norme hanno il compito di regolare le attività dell’uomo.
Possono essere di vario tipo:
- generale,
- positivo,
- obbligatorio,
- astratto
- percettivo.
Per evitare che le norme siano infrante, sono previste delle sanzioni. L’insieme delle norme, sia scritte sia delle consuetudini, forma l’ordinamento giuridico che andrà a regolare i settori pubblici, privati ed economici.
Fin dagli inizi del 1700, il movimento costituzionalista si batteva per la separazione dei poteri e della preservazione dei diritti dei cittadini.
E’ così anche nella Costituzione Italiana. Essa prevede infatti che le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie siano svolte da organi diversi e tra loro indipendenti.
- Il Parlamento detiene il potere legislativo,
- il Governo gestisce il potere esecutivo
- la Magistratura il potere giudiziario.
Il Parlamento è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Per fare in modo che una legge diventi valida, entrambe le camere devono discuterla e approvarla.
Ogni legge per la sua origine prevedere quattro passi obbligatori:
- l’iniziativa,
- la discussione,
- l’approvazione
- la promulgazione.
Le fonti del diritto si possono catalogare in tre grandi categorie:
- Leggi super-primarie: Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi primarie: Leggi ordinarie, normative UE, leggi regionali
- Leggi secondarie: regolamenti esecutivi o degli enti locali.
I soggetti del diritto sono le persone fisiche e le organizzazioni. Le persone fisiche acquisiscono la capacità di agire al compimento della maggiore età, mentre le organizzazioni acquistano capacità giuridica al momento della loro formazione.
La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di diritti.
Le organizzazioni si possono distinguere in private e pubbliche.
Quelle private sono formate da società lucrative, associazioni e fondazioni.
Quelle pubbliche sono enti pubblici, territoriali e istituzionali.
La vita dei singoli individui che compongono una società è caratterizzata da una successione di fatti, alcuni presi in considerazione dal diritto e alcuni no.
I fatti giuridici non dipendono dalla nostra volontà (nascita, maggiore età, morte). Ma ci sono delle azioni compiute volontariamente dall’uomo e questi vengono chiamati atti giuridici che possono essere suddivisi in:
- atti di diritto pubblico
- atti di diritto privato
Il negozio giuridico è l’atto di volontà con cui un soggetto privato persegue il proprio interesse. Il negozio giuridico è valido solo se ci sono determinati requisiti (manifestazione di volontà, oggetto e causa). Possono essere unilaterali (nel caso per esempio di un testamento) o bilateriali (per esempio, il contratto di compravendita).
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire e/o regolare un rapporto giuridico. Il fondamento di questo accordo è detta autonomia contrattuale delle parti che possono decidere il contenuto del contratto stesso (ovviamente, sempre nel limite della legalità).