DIRETTIVE UE 2019/1023 – procedure di ristrutturazione insolvenza ed esdebitazione 2019

In data 26 giugno 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la DIRETTIVA (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure
volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e
che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:

(1) L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare
gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di
stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione
preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei
lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che
sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione
preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di
poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e
a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare
attraverso una riduzione della loro durata.

(2) La ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in
parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una
qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell’impresa o,
se previsto dal diritto nazionale, dell’impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi.
Salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la
modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali
previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare il diritto civile e il diritto del lavoro. Qualsiasi
conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale. I quadri di
ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una
fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. Tali quadri dovrebbero
impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore
totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel
caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per
l’economia nel suo complesso.
L 172/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.6.2019
(1) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 21.
(2) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 43.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3) I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero inoltre prevenire l’accumulo di crediti deteriorati. La disponibilità di quadri efficaci di ristrutturazione preventiva garantirebbe di poter intervenire prima che le società non
siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di
questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole nonché ad attenuare l’impatto negativo sul settore
finanziario. Una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se esistessero
quadri di prevenzione in tutti gli Stati membri in cui sono ubicati i luoghi di stabilimento dell’impresa, le sue
attività o i suoi creditori. Nei quadri di ristrutturazione i diritti di tutte le parti coinvolte, compresi i lavoratori,
dovrebbero essere tutelati in modo equilibrato. Nel contempo, le imprese non sane che non hanno prospettive di
sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie
non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare
un’accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi,
come anche dell’economia nel suo complesso.

(4) Esistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gamma di procedure di cui possono avvalersi
i debitori in difficoltà finanziarie per ristrutturare la loro attività. Alcuni Stati membri prevedono una gamma
limitata di procedure che consentono di ristrutturare le imprese solo in una fase relativamente tardiva, nell’ambito
delle procedure d’insolvenza. Altri invece permettono la ristrutturazione in una fase precoce ma le procedure
disponibili sono meno efficaci di quanto potrebbero essere oppure sono molto formali; in particolare poiché
limitato l’uso di metodi stragiudiziali. Le soluzioni preventive costituiscono una tendenza in crescita nelle
legislazioni in materia di insolvenza. La tendenza favorisce metodi che, a differenza di quello classico che prevede
la liquidazione di un’impresa in difficoltà finanziarie, puntano a risanarla o almeno a salvarne le unità che sono
ancora sane. Tra gli altri benefici per l’economia, tale metodo spesso contribuisce a preservare posti di lavoro
o a ridurre le perdite di posti di lavoro. Inoltre, i sono differenze nel grado di partecipazione nei quadri di ristrutturazione preventiva delle autorità giudiziarie o amministrative o delle persone da esse nominate, che vanno da
una partecipazione assente o minima, in alcuni Stati membri, alla piena partecipazione in altri. Analogamente, le
norme nazionali che offrono una seconda opportunità agli imprenditori, segnatamente ammettendoli al beneficio
dell’esdebitazione dai debiti contratti nel corso delle attività, variano tra gli Stati membri per quanto riguarda la
durata dei termini per l’esdebitazione e le condizioni per l’ammissione al beneficio.

(5) In molti Stati membri l’imprenditore onesto divenuto insolvente deve aspettare più di tre anni per liberarsi dai
debiti e ripartire. L’inefficacia dei quadri in materia di esdebitazione e di interdizione induce gli imprenditori
a trasferirsi in altre giurisdizioni per poter ripartire in tempi ragionevoli, con considerevoli costi aggiuntivi sia per
i creditori sia per gli stessi imprenditori. La lunga durata dei provvedimenti di interdizione che spesso
accompagnano una procedura che porta all’esdebitazione crea ostacoli alla libertà di accedere a un’attività imprenditoriale autonoma e di esercitarla.

(6) La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione in vari Stati membri è un
fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall’operare nelle giurisdizioni in cui le
procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose.

(7) Le differenze tra Stati membri relative alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione si traducono
in costi aggiuntivi per gli investitori che devono valutare il rischio che i debitori incorrano in difficoltà finanziarie
in uno o più Stati membri o il rischio di investire in imprese sane in difficoltà finanziarie, così come i costi
aggiuntivi per la ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori o attivi in altri Stati membri. Ciò
è particolarmente rilevante nel caso della ristrutturazione di gruppi di imprese internazionali. Gli investitori
menzionano l’incertezza sulle norme in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse
procedure di insolvenza in un altro Stato membro come uno dei motivi principali per non investire o non
avviare rapporti d’affari con una controparte al di fuori dello Stato membro dove sono basati. Tale incertezza
costituisce quindi un disincentivo che ostacola la libertà di stabilimento delle imprese e la promozione dell’imprenditorialità e danneggia il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, la maggior parte delle
microimprese, piccole e medie imprese (PMI) non dispone delle risorse necessarie per valutare i rischi connessi
alle attività transfrontaliere.

(8) Le differenze tra Stati membri relative alle procedure relative alla ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione
conducono a condizioni di disparità di accesso al credito e tassi di recupero non uniformi negli Stati membri. Un
maggior grado di armonizzazione nel campo della ristrutturazione, dell’insolvenza, dell’esdebitazione e delle
interdizioni è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno in generale e per un’efficiente
Unione dei mercati dei capitali in particolare, nonché per la resilienza delle economie europee, come anche per il
mantenimento e la creazione di posti di lavoro.
26.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 172/19

(9) È opportuno ridurre anche i costi aggiuntivi di valutazione del rischio e di recupero transfrontaliero per le
richieste di creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere
l’esdebitazione in tempi molto più brevi. Parimenti, dovrebbero essere ridotti i costi aggiuntivi per gli
imprenditori conseguenti alla necessità di trasferirsi in un altro Stato membro per poter beneficiare dell’esdebitazione. Inoltre, gli ostacoli derivanti dalla lunga durata dei provvedimenti di interdizione connessi all’insolvenza
od al sovraindebitamento di un imprenditore inibiscono l’imprenditorialità.

(10) Tutte le operazioni di ristrutturazione, in particolare quelle di grandi dimensioni che generano un impatto significativo, dovrebbero basarsi su un dialogo con i portatori di interessi. tale dialogo dovrebbe riguardare la scelta
delle misure previste in relazione agli obiettivi dell’operazione di ristrutturazione, come pure sulle opzioni
alternative, e dovrebbero garantire l’adeguata partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori come previsto dal
diritto dell’Unione e nazionale.

(11) Gli ostacoli all’esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un
mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con
una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano
tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli
investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni
sul funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell’insolvenza, per cui l’insolvenza
di un debitore può provocare l’insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento.

(12) Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) disciplina la competenza, il riconoscimento, l’esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure di insolvenza transfrontaliere
nonché l’interconnessione dei registri fallimentari. Il suo ambito di applicazione comprende le procedure di
prevenzione che promuovono il salvataggio di debitori sani e le procedure di esdebitazione per gli imprenditori e
ad altre persone. Tuttavia, tale regolamento non affronta le disparità esistenti tra le norme nazionali che
regolamento tali procedure. Inoltre, uno strumento limitato alle sole situazioni di insolvenza transfrontaliere non
eliminerebbe tutti gli ostacoli alla libera circolazione, né sarebbe possibile per gli investitori determinare in
anticipo la natura transfrontaliera o nazionale delle potenziali difficoltà finanziarie del debitore nel futuro. Occorre
pertanto andare al di là della cooperazione giudiziaria e stabilire norme sostanziali minime per le procedure di
ristrutturazione preventiva come anche per le procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dagli
imprenditori.

(13) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848, ma
mira ad essere pienamente compatibile con tale regolamento e a integrarlo, facendo obbligo agli Stati membri di
predisporre procedure di ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia. Esso non
modifica l’impostazione adottata in tale regolamento secondo cui è lasciata agli Stati membri la possibilità di
mantenere o introdurre procedure che non soddisfano la condizione di pubblicità a fini della notifica ai sensi
dell’allegato A di tale regolamento. Sebbene la presente direttiva non imponga che le procedure rientranti nel suo
ambito di applicazione soddisfino tutte le condizioni per la notifica ai sensi di tale allegato A, essa mira
a facilitare il riconoscimento transfrontaliero di tali procedure e il riconoscimento ed esecutività delle sentenze.

(14) Il vantaggio insito nell’applicazione del regolamento (UE) 2015/848 consiste nel fatto che esso prevede garanzie
contro il trasferimento pretestuoso del centro degli interessi principali del debitore nel corso delle procedure di
insolvenza transfrontaliere. Determinate restrizioni dovrebbero essere applicate anche alle procedure non
disciplinate da tale regolamento.

(15) È necessario ridurre i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori. Pertanto si dovrebbero attenuare le
differenze tra Stati membri che ostacolano la ristrutturazione precoce dei debitori sani in difficoltà finanziarie e la
possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere l’esdebitazione. Ridurre tali differenze dovrebbe causare un
aumento della trasparenza, della certezza giuridica e della prevedibilità attraverso l’Unione. Verrebbero inoltre
massimizzati i rendimenti per tutti i tipi di creditori e investitori e sarebbero incoraggiati gli investimenti
transfrontalieri. Una maggiore coerenza delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza faciliterebbe anche la
ristrutturazione dei gruppi di imprese, a prescindere dal luogo dell’Unione in cui sono situate le imprese del
gruppo.

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( 4) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(16) La rimozione degli ostacoli alla ristrutturazione preventiva efficace dei debitori sani in difficoltà finanziarie
contribuisce a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro e le perdite per i creditori nella catena di approvvigionamento, preserva il know-how e le competenze; di conseguenza giova all’economia in generale. La possibilità
per gli imprenditori di ottenere più facilmente l’esdebitazione contribuirebbe a evitare la loro esclusione dal
mercato del lavoro e a ricominciare l’attività imprenditoriale traendo insegnamenti dall’esperienza vissuta. Inoltre,
la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione determinerebbe un aumento dei tassi di recupero per
i creditori, in quanto generalmente il passare del tempo porta solo a un’ulteriore perdita di valore del debitore
o dell’impresa del debitore. Infine, la presenza di efficienti quadri di ristrutturazione preventiva, insolvenza ed
esdebitazione permetterebbe di valutare meglio i rischi connessi alle decisioni di concessione e assunzione di
prestiti e favorirebbe l’adozione di adeguate misure da parte dei debitori insolventi o sovraindebitati, minimizzando i costi economici e sociali insiti nel processo di riduzione dell’indebitamento.

La presente direttiva dovrebbe offrire flessibilità agli Stati membri affinché possano applicare questi principi comuni rispettando nel
contempo i sistemi giuridici nazionali. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nei rispettivi
sistemi giuridici nazionali quadri di ristrutturazione preventiva diversi da quelli da quelli previsti dalla presente
direttiva.

(17) Le imprese, e in particolare le PMI, che rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell’Unione, dovrebbero trarre
vantaggio da un approccio più coerente a livello dell’Unione. Le PMI hanno maggiore probabilità di essere
liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati
rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni. Le PMI, specialmente quando versano in difficoltà
finanziarie, spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e
beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti disponibili solo in alcuni Stati membri. Al fine di
aiutare tali debitori a ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere altresì elaborate a livello nazionale e rese
disponibili online liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione, adeguate alle esigenze e alle
specificità delle PMI. Inoltre dovrebbero essere predisposti anche strumenti di allerta precoce per segnalare ai
debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l’assunzione
di esperti.

(18) Nel definire le PMI, gli Stati membri potrebbero prendere in debita considerazione la direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5) o la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (6).

(19) È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio (7), enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), imprese di investimento o organismi di investimentocollettivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, controparti centraliai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),depositari centrali di titoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (10) o altri enti finanziari o entità elencati all’articolo 1, paragrafo 1, primo
comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Tali debitori sono soggetti
a disposizioni speciali e nei loro confronti le autorità nazionali di vigilanza e di risoluzione sono investite di ampi
poteri d’intervento. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere altre entità finanziarie che prestano servizi
finanziari cui si applicano regimi e poteri di intervento analoghi.
26.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 172/21
(5) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e
alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(6) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(7) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività
di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento
titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(11) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(20) Analogamente, è altresì opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva gli enti pubblici
ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero anche poter limitare l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva alle persone giuridiche, in quanto le difficoltà finanziarie degli imprenditori possono essere
affrontate non solo mediante procedure di ristrutturazione preventiva ma anche tramite procedure che portano
all’esdebitazione o per mezzo di ristrutturazioni informali basate su accordi contrattuali. Stati membri con sistemi
giuridici diversi in cui lo stesso tipo di entità gode di uno status giuridico diverso, dovrebbero poter applicare un
regime uniforme a tali entità. Un quadro di ristrutturazione preventiva definito a norma della presente direttiva
non dovrebbe incidere sui crediti e i diritti nei confronti di un debitore che derivano dai sistemi pensionistici dei
lavoratori, se tali crediti e diritti sono maturati in un periodo precedente alla ristrutturazione.

(21) Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente
correlato alla riduzione dell’eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti
maturati in capo all’imprenditore nell’esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli
imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all’impresa e
da altri debiti maturati al di fuori dell’impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di
accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni
della presente direttiva sull’esdebitazione anche al consumatore.

(22) Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure
opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui
sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di
liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle
procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per
incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Gli strumenti di
allerta precoce che assumono la forma di meccanismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non
ha effettuato taluni tipi di pagamento potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte
o di contributi previdenziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private,
a condizione che l’obiettivo sia raggiunto.

Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni
sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati. Gli Stati membri
dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell’impresa e
stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi
dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità. La presente direttiva non dovrebbe ascrivere la responsabilità
agli Stati membri per i possibili danni conseguenti a procedure di ristrutturazione attivate da tali strumenti di
allerta precoce.

(23) Al fine di aumentare il sostegno ai lavoratori e ai loro rappresentanti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che
i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di
strumenti di allerta precoce e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai rappresentanti dei lavoratori
nella valutazione della situazione economica del debitore.

(24) È opportuno che i debitori, comprese le persone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche
e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta loro di far fronte alle
difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando sembra probabile che l’insolvenza possa essere evitata e la
sostenibilità dell’attività assicurata. Un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il
debitore diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni previste dal diritto
nazionale per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale
del debitore e la nomina di un curatore. Onde evitare abusi dei quadri di ristrutturazione, è opportuno che le
difficoltà finanziarie del debitore presentino una probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia
tale da impedire l’insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell’impresa.

(25) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire se includere nelle misure di ristrutturazione preventiva o nella
sospensione delle azioni esecutive individuali i crediti giunti a scadenza o sorti dopo che la procedura sia stata
richiesta o avviata. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se la sospensione delle azioni esecutive individuali
abbia un effetto sugli interessi sui crediti.
L 172/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.6.2019

(26) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre una verifica della sostenibilità economica come condizione di
accesso alla procedura di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva. Tale verifica dovrebbe essere
effettuata senza pregiudicare le attività del debitore, il che potrebbe consistere, fra l’altro, nella concessione di una
sospensione temporanea o che la valutazione sia effettuata senza indebito ritardo. Tuttavia, l’assenza di
pregiudizio non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che i debitori dimostrino la loro sostenibilità
economica a proprie spese.

La Direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019.

Per il testo della Direttiva cliccare il link seguente: Direttiva2019-1023UE

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