Codice della Crisi d’Impresa 2026: Guida Completa al CCII

2 Giugno 2026

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Codice della Crisi d'Impresa 2026: Guida Completa al CCII

Ogni giorno, centinaia di imprenditori italiani accumulano ritardi su IVA, rate bancarie e fornitori — convinti che sia solo un problema di liquidità temporaneo. Non sanno che il Codice della Crisi (CCII) ha trasformato quella convinzione in una responsabilità personale dell'amministratore: se non rilevi la crisi in tempo e non agisci, rispondi con il tuo patrimonio. Questa guida ti spiega cos'è davvero il CCII, quali strumenti mette a tua disposizione e — soprattutto — cosa devi fare adesso.

Cos'è il Codice della Crisi e Perché Sostituisce la Legge Fallimentare

Per 80 anni, la risposta italiana alla crisi d'impresa è stata il fallimento: una procedura che interveniva quando l'azienda era già morta, liquidava tutto, segnava l'imprenditore con uno stigma indelebile. Il Regio Decreto 267/1942 — la legge fallimentare — era uno strumento di liquidazione, non di salvataggio.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), in vigore nella sua forma definitiva dal 15 luglio 2022, ha cambiato la logica di fondo: la crisi si gestisce prima che diventi insolvenza, con strumenti negoziali riservati, senza tribunali, senza perdere il controllo dell'azienda. La parola "fallimento" è scomparsa dal lessico giuridico: si parla oggi di "liquidazione giudiziale".

Il cambio di paradigma in tre punti

  • Prima: la legge fallimentare interveniva solo sull'insolvenza già conclamata — liquidando, non salvando. Ora: il CCII interviene sul "probabile" squilibrio, quando è ancora possibile ristrutturare.
  • Prima: nessun obbligo di monitorare i segnali di crisi — la responsabilità era ex post. Ora: l'art. 2086 c.c. impone all'amministratore un sistema attivo di rilevazione continua, con responsabilità personale per i ritardi.
  • Prima: uno strumento unico (il fallimento). Ora: un sistema graduato di strumenti, dal più leggero (composizione negoziata) al più pesante (liquidazione giudiziale), calibrati sulla gravità reale della situazione.

Attenzione: il CCII vale anche per te

Non esiste una soglia dimensionale minima. Il Codice della Crisi si applica a ogni imprenditore iscritto al Registro delle Imprese — dall'artigiano individuale alla SpA con cento dipendenti. Se gestisci un'impresa commerciale, sei già soggetto agli obblighi del CCII, indipendentemente dal fatturato.

I Tre Principi Fondamentali del CCII

Il CCII non è solo un elenco di procedure: è fondato su tre principi che modificano il modo in cui devi gestire l'impresa ogni giorno. Ignorarli significa esporsi a responsabilità personali che molti imprenditori scoprono solo quando è troppo tardi.

Principio 1 — Allerta e prevenzione precoce

Il sistema CCII è costruito sulla rilevazione anticipata della crisi. L'imprenditore deve essere in grado di individuare i segnali di squilibrio — calo del DSCR, deterioramento del capitale circolante, aumento dei debiti scaduti — prima che si trasformino in insolvenza. A questo scopo, l'art. 2086 c.c. impone gli "adeguati assetti". Non è una facoltà: è un obbligo giuridico con responsabilità patrimoniale personale.

Principio 2 — Adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.)

L'art. 2086 del Codice Civile — modificato dal D.Lgs. 14/2019 — impone a ogni imprenditore di dotarsi di un sistema interno di monitoraggio finanziario aggiornato e adeguato alle dimensioni dell'impresa: controllo dei flussi di cassa, calcolo del DSCR su base trimestrale, verifica degli indicatori di allerta. L'amministratore che non predispone questi assetti risponde personalmente dei danni derivanti dal ritardo nell'intervento sulla crisi. Approfondisci: Adeguati Assetti Art. 2086 — Guida 2026 →

Principio 3 — Strumenti negoziali prima del Tribunale

Il CCII privilegia la soluzione stragiudiziale e negoziale della crisi. La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quater CCII) è lo strumento cardine: riservata, gestita con l'assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, senza pubblicazione automatica. Solo se la negoziazione fallisce si accede alle procedure concorsuali (concordato, accordi di ristrutturazione omologati, liquidazione giudiziale). Approfondisci: Composizione Negoziata della Crisi →

L'Evoluzione Normativa: dal 2019 al Terzo Correttivo 2024

Gen 2019
D.Lgs. 14/2019 — Approvazione del CCII
Il Codice della Crisi viene approvato. Introduce il sistema di allerta precoce (OCRI), la composizione negoziata, la liquidazione giudiziale in sostituzione del fallimento. Entrata in vigore differita al 2022 per permettere l'adeguamento del sistema.
Mar 2022
D.Lgs. 83/2022 — Primo Correttivo (recepimento Direttiva UE Insolvency)
Recepisce la Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency II). Modifica profondamente la composizione negoziata (introdotta in via d'urgenza già nel 2021 con D.L. 118/2021), introduce le misure protettive e premiali, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il sistema OCRI di allerta viene sostituito con l'autodiagnosi dell'imprenditore.
Lug 2022
15 luglio 2022 — Entrata in vigore del CCII
Il Codice entra definitivamente in vigore. La legge fallimentare (R.D. 267/1942) viene abrogata. Dal 15 luglio 2022 si apre la "liquidazione giudiziale", non il "fallimento". Tutte le procedure pendenti rimangono regolate dalla vecchia legge.
Set 2023
D.Lgs. 136/2023 — Secondo Correttivo
Interventi tecnici su composizione negoziata, concordato preventivo e liquidazione giudiziale. Chiarimenti sul trattamento dei crediti privilegiati e sul cram-down fiscale negli accordi di ristrutturazione.
Set 2024
D.Lgs. 136/2024 — Terzo Correttivo (in vigore dal 28 settembre 2024)
Il correttivo più esteso: oltre 150 modifiche al CCII. Principali novità: estensione della CNC agli imprenditori agricoli societari; rafforzamento del cram-down fiscale negli accordi di ristrutturazione; nuove regole sui gruppi di imprese in crisi; semplificazione del concordato semplificato; modifica dei presupposti dell'esdebitazione; chiarimenti sugli adeguati assetti per le PMI.

Gli Strumenti del CCII: la Mappa Completa

Il CCII non è uno strumento unico: è un sistema graduato di soluzioni, ciascuna calibrata su una fase specifica della crisi. Usare lo strumento sbagliato al momento sbagliato significa sprecare risorse, perdere tempo e — in alcuni casi — aggravare la propria responsabilità. La tabella che segue ti orienta nella scelta.

Strumento Fase della crisi Caratteristiche chiave Riferimento normativo
Piano Attestato di Risanamento Squilibrio lieve — crisi iniziale Stragiudiziale. Attestatore indipendente certifica la fattibilità. Protegge gli atti del piano dalla revocatoria. Nessuna pubblicazione. Art. 56 CCII
Composizione Negoziata della Crisi (CNC) Squilibrio — crisi probabile Riservata. Esperto nominato dalla CCIAA. L'imprenditore mantiene il pieno controllo. Misure protettive facoltative. Vantaggi fiscali art. 25-bis. Artt. 12–25-quater CCII
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR) Crisi — insolvenza iniziale Omologazione del Tribunale. Efficacia erga omnes con il 60% dei creditori (30% nella variante agevolata). Cram-down fiscale disponibile (art. 63 CCII). Artt. 57–64 CCII
Concordato Preventivo Crisi avanzata — insolvenza Procedura concorsuale. Commissario Giudiziale vigila. Voto dei creditori per classi. Cram-down diretto (art. 88 CCII). Continuità aziendale o liquidatorio. Artt. 84–120 CCII
Concordato Semplificato CNC senza accordo Esito della CNC fallita. Solo liquidatorio. Nessun voto dei creditori. Omologazione diretta dal Tribunale se soddisfatti i presupposti. Art. 25-sexies CCII
Liquidazione Giudiziale Insolvenza irreversibile Ex fallimento. Curatore gestisce la liquidazione. Cristallizzazione del passivo. Possibile esdebitazione al termine per l'imprenditore persona fisica. Artt. 121–283 CCII
Esdebitazione Post liquidazione giudiziale Cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. Fresh start per l'imprenditore persona fisica. Disponibile anche senza apertura di liquidazione giudiziale (esdebitazione incapiente, art. 283 CCII). Artt. 278–283 CCII

Per un confronto diretto tra composizione negoziata e concordato preventivo — i due strumenti più usati — leggi: Concordato Preventivo 2026 — Guida Completa →

Le Responsabilità dell'Amministratore sotto il CCII

Il CCII ha cambiato le regole della responsabilità — e pochi lo sanno

Sotto la legge fallimentare, l'amministratore era responsabile principalmente per atti compiuti dopo l'insolvenza. Sotto il CCII, la responsabilità inizia molto prima: dalla mancata predisposizione degli adeguati assetti (art. 2086 c.c.) e dalla mancata adozione tempestiva delle misure correttive non appena emergono i segnali di squilibrio.

Se la tua società entra in liquidazione giudiziale e il curatore accerta che avevi segnali di crisi da 12-18 mesi prima ma non hai agito, rischi un'azione di responsabilità personale per i danni causati ai creditori. Con il tuo patrimonio personale — casa, conti correnti, investimenti.

Gli obblighi concreti che il CCII impone all'amministratore si articolano su tre livelli:

1
Predisporre e mantenere gli adeguati assetti (art. 2086 c.c.)

Un sistema strutturato di monitoraggio finanziario: calcolo del DSCR almeno trimestrale, piano di tesoreria a 12 mesi, reporting mensile sui crediti scaduti e sui debiti verso Fisco e fornitori. Non basta un contabile che porta i bilanci una volta l'anno. Approfondisci: Adeguati Assetti Art. 2086 →

2
Rilevare tempestivamente i segnali di crisi

Il CCII individua indicatori specifici che segnalano uno stato di squilibrio: DSCR inferiore a 1 per due trimestri consecutivi, debiti tributari e previdenziali scaduti superiori a determinate soglie (variabili per settore e dimensione), erosione del patrimonio netto. Il mancato rilevamento — quando gli strumenti erano disponibili — è già una responsabilità.

3
Adottare le misure idonee — senza ritardo

Una volta rilevata la crisi, l'amministratore deve agire: attivare la composizione negoziata, intavolare trattative con i creditori principali, ridurre l'esposizione finanziaria. "Aspettare che le cose migliorino da sole" non è una strategia — è una fattispecie di responsabilità. Il CCII chiede di dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Il PAIN reale: la responsabilità personale che non ti aspetti

Lo scenario più frequente che CSI incontra: un imprenditore ha accumulato 18-24 mesi di ritardi IVA, rate bancarie e contributi. Sa che c'è un problema, ma rimanda perché "stiamo per chiudere un contratto importante" o "aspettiamo il pagamento di un grande cliente". Quando la situazione esplode e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore ricostruisce la storia finanziaria degli ultimi tre anni. Trova i segnali di crisi — erano chiari da almeno un anno. Avvia l'azione di responsabilità contro l'amministratore. A quel punto, la casa, i risparmi, il conto corrente personale sono a rischio. Non perché l'imprenditore fosse in malafede: perché non sapeva che il CCII aveva cambiato le regole.

La Composizione Negoziata: lo Strumento Cardine del CCII

Se dovessi scegliere un solo strumento da conoscere del CCII, sarebbe questo. La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è il punto di partenza razionale per qualsiasi impresa in difficoltà che abbia ancora una prospettiva di risanamento. È riservata, è stragiudiziale, e mantiene l'imprenditore al centro: nessun Commissario Giudiziale, nessuna perdita di controllo.

Cosa ottieni attivando la Composizione Negoziata

  • Riservatezza totale: senza misure protettive, nessuna pubblicazione nel Registro delle Imprese. Clienti, fornitori e banche non sanno nulla.
  • Blocco delle azioni esecutive (su richiesta al Tribunale): pignoramenti sospesi, istanze di liquidazione bloccate, contratti essenziali non risolvibili unilateralmente dai fornitori.
  • Vantaggi fiscali art. 25-bis CCII: interessi sui debiti tributari ridotti al tasso legale (dal 5,5% al 2,5%), sanzioni ridotte al minimo di legge, dilazione fino a 10 anni per i debiti non ancora iscritti a ruolo.
  • Protezione dalla revocatoria per gli atti compiuti in buona fede durante la procedura.
  • Accesso preferenziale agli strumenti successivi (concordato, ADR) con la documentazione già pronta e la relazione dell'esperto a supporto.

Approfondisci tutti gli aspetti operativi — procedura step-by-step, documentazione, costi, confronto con il concordato preventivo: Composizione Negoziata della Crisi: Guida Completa 2026 →

Le Novità del Terzo Correttivo (D.Lgs. 136/2024): Cosa Cambia per Te

Il D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024, è il più esteso intervento correttivo sul CCII da quando è entrato in vigore. Oltre 150 modifiche al testo originario. Ecco quelle che impattano concretamente sulla gestione quotidiana delle imprese in difficoltà.

Novità 1 — Cram-down fiscale rafforzato negli ADR (art. 63 CCII)

Il Terzo Correttivo ha reso più incisivo il cram-down fiscale negli Accordi di Ristrutturazione: il Tribunale può ora omologare l'accordo anche in presenza del dissenso dell'Erario o dell'INPS, se la proposta è più conveniente per il creditore pubblico rispetto all'alternativa liquidatoria. I criteri per il giudizio di "convenienza" sono stati chiariti, riducendo l'incertezza applicativa che aveva frenato l'utilizzo dello strumento.

Novità 2 — Composizione negoziata per imprenditori agricoli societari

La CNC è ora estesa esplicitamente agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività in forma societaria — una lacuna che il testo originario lasciava aperta. Rimane invece limitata la CNC per gli imprenditori agricoli individuali, che accedono a una procedura semplificata.

Novità 3 — Nuove regole sui gruppi di imprese in crisi

Il Terzo Correttivo ha introdotto disposizioni specifiche per i gruppi di imprese che presentano congiuntamente una crisi. È ora possibile attivare una composizione negoziata di gruppo — con un unico esperto coordinatore — anche quando le singole società del gruppo hanno sede in circoscrizioni camerali diverse. Una semplificazione significativa per le PMI strutturate in holding.

Novità 4 — Esdebitazione: presupposti modificati

Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato i presupposti dell'esdebitazione (artt. 278-283 CCII), rendendo più accessibile il fresh start per l'imprenditore persona fisica. In particolare, è stato ampliato il perimetro dell'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) — quella che consente la cancellazione dei debiti residui anche senza la soddisfazione minima dei creditori, quando l'imprenditore è concretamente privo di attivo realizzabile. Approfondisci: Liquidazione Giudiziale e Esdebitazione 2026 →

Novità 5 — Adeguati assetti: chiarimenti per PMI

Il Terzo Correttivo ha chiarito che gli adeguati assetti devono essere "adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa": una PMI con 5 dipendenti non ha lo stesso obbligo di una SpA con cento. L'importante è che il sistema di monitoraggio sia proporzionato e realmente in grado di rilevare i segnali di crisi. I tribunali di merito (in particolare Milano e Bologna) hanno consolidato una giurisprudenza che distingue tra l'assenza totale di assetti (responsabilità certa) e assetti inadeguati ma presenti (valutazione caso per caso).

Cosa Deve Fare l'Imprenditore Oggi: la Checklist Operativa

Il CCII non è teoria per avvocati: è un sistema che ti impone azioni concrete. Se gestisci un'impresa e stai leggendo questa pagina, probabilmente hai già qualche segnale di squilibrio. Ecco cosa fare — nell'ordine giusto.

1
Verifica se hai adeguati assetti (art. 2086 c.c.)

Domanda semplice: la tua impresa ha un sistema strutturato per monitorare i flussi di cassa e i debiti scaduti almeno ogni tre mesi? Se la risposta è "no, lo fa il commercialista una volta l'anno", non hai adeguati assetti ai sensi del CCII. È la prima cosa da correggere — prima ancora di valutare gli strumenti di crisi. Leggi: Come Predisporre gli Adeguati Assetti →

2
Calcola il tuo DSCR a 12 mesi

Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) è l'indicatore principale usato dal CCII per misurare la sostenibilità finanziaria: rapporto tra i flussi di cassa operativi attesi e il servizio del debito (rate di capitale + interessi) nei prossimi 12 mesi. Se il DSCR è inferiore a 1 — cioè i flussi non coprono il debito — sei tecnicamente in una condizione di squilibrio che il CCII impone di affrontare. Non domani. Ora.

3
Scegli lo strumento corretto in base alla fase

Se il tuo DSCR è sotto 1 ma la tua azienda genera ancora cassa operativa: la composizione negoziata della crisi è quasi certamente lo strumento giusto. Se sei già in insolvenza conclamata con creditori che minacciano azioni legali: valuta il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. Se l'azienda non è più salvabile: la liquidazione giudiziale seguita dall'esdebitazione. La scelta sbagliata costa tempo, denaro e aggrava la responsabilità.

4
Agisci adesso — ogni mese di ritardo riduce le opzioni

Il CCII è costruito sulla tempestività. Uno squilibrio rilevato a gennaio, affrontato con la composizione negoziata a febbraio, ha opzioni molto più ampie di uno squilibrio ignorato fino a ottobre, quando i creditori hanno già avviato azioni esecutive, le banche hanno revocato i fidi e il Fisco ha iscritto a ruolo i debiti. Il contrasto è netto: agire presto = più strumenti, meno costi, responsabilità gestita. Aspettare = meno strumenti, più costi, responsabilità personale crescente.

Il costo reale dell'attesa — in numeri concreti

Su un debito tributario di €300.000 con IVA e IRES non versate:

  • Senza CNC, dopo 3 anni: interessi di mora al 5,5% = +€49.500. Sanzioni al 30% = +€90.000. Totale: €439.500.
  • Con CNC attivata in tempo: interessi al tasso legale 2,5% = +€22.500. Sanzioni ridotte al minimo (es. 3%) = +€9.000. Totale: €331.500.
  • Risparmio netto attivando la CNC: €108.000 — a fronte di un costo della procedura di €15.000–25.000.

Ogni mese che aspetti, questi numeri peggiorano. E le opzioni si restringono.

Domande Frequenti sul Codice della Crisi

Cos'è il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza?

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è il D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, che ha abrogato il Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare). Ha introdotto un sistema basato sulla prevenzione precoce della crisi, sull'obbligo per gli amministratori di dotare l'impresa di "adeguati assetti organizzativi" (art. 2086 c.c.) e su una gamma di strumenti negoziali graduati in base alla gravità della situazione. La parola "fallimento" è scomparsa: si parla oggi di "liquidazione giudiziale".

Cosa cambia rispetto alla vecchia legge fallimentare?

La legge fallimentare interveniva solo sull'insolvenza già conclamata — liquidando, non salvando. Il CCII capovolge la logica: impone di rilevare la crisi quando è ancora in fase precoce (attraverso gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.) e mette a disposizione strumenti negoziali riservati per risolvere lo squilibrio prima che diventi insolvenza. Il contrasto è netto: prima il Tribunale era il punto di arrivo; ora è l'ultima ratio dopo che gli strumenti negoziali hanno fallito.

Cosa sono gli "adeguati assetti" previsti dall'art. 2086 del Codice Civile?

L'art. 2086 c.c. impone a ogni imprenditore di dotarsi di un sistema interno di monitoraggio finanziario aggiornato e adeguato alle dimensioni dell'impresa: controllo dei flussi di cassa, calcolo del DSCR su base trimestrale, verifica degli indicatori di allerta. L'amministratore che non predispone questi assetti risponde personalmente dei danni derivanti dal ritardo nell'intervento sulla crisi. Non è una buona prassi: è un obbligo giuridico con responsabilità patrimoniale. Approfondisci: Adeguati Assetti Art. 2086 — Guida Operativa →

Quali sono i principali strumenti del CCII?

Il CCII prevede un sistema graduato: 1) Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII) per le crisi più lievi, stragiudiziale; 2) Composizione Negoziata della Crisi (artt. 12-25-quater) — riservata, con esperto nominato dalla CCIAA; 3) Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-64 CCII) — con omologazione del Tribunale; 4) Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII) — per crisi avanzata con Commissario Giudiziale; 5) Liquidazione Giudiziale (artt. 121-283 CCII) — l'ex fallimento; 6) Esdebitazione (artt. 278-283 CCII) — il fresh start dopo la liquidazione.

Cosa rischia l'amministratore che non rispetta il CCII?

L'amministratore che non predispone gli adeguati assetti o non adotta tempestivamente le misure necessarie risponde personalmente verso i creditori sociali per i danni conseguenti al ritardo. Dopo la liquidazione giudiziale, il curatore può esperire azione di responsabilità contro gli amministratori per i danni cagionati. Con il proprio patrimonio personale. Il Terzo Correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente rafforzato questi obblighi.

Cos'ha cambiato il Terzo Correttivo (D.Lgs. 136/2024)?

Il D.Lgs. 136/2024 (in vigore dal 28 settembre 2024) ha apportato oltre 150 modifiche al CCII. Le principali: rafforzamento del cram-down fiscale negli accordi di ristrutturazione (il Tribunale può omologare anche senza il consenso dell'Erario); estensione della CNC agli imprenditori agricoli societari; nuove regole sui gruppi di imprese in crisi con CNC coordinata; modifica dei presupposti per l'esdebitazione; chiarimenti sugli adeguati assetti per le PMI.

Quando conviene la composizione negoziata rispetto al concordato preventivo?

La composizione negoziata è preferibile quando: la crisi è in fase precoce; la riservatezza è prioritaria; l'imprenditore vuole mantenere il pieno controllo senza Commissario Giudiziale; il costo deve essere contenuto (la CNC costa 3-5 volte meno del Concordato). Il Concordato Preventivo diventa necessario quando: i creditori rifiutano di trattare; serve l'efficacia erga omnes verso tutti; la crisi è già pubblica; è necessario il cram-down diretto (art. 88 CCII). Leggi: Concordato Preventivo 2026 →

L'imprenditore individuale può accedere agli strumenti del CCII?

Sì. Tutti gli strumenti del CCII — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato, liquidazione giudiziale, esdebitazione — sono accessibili anche all'imprenditore individuale iscritto al Registro delle Imprese, indipendentemente dalle dimensioni. Per i soggetti non iscritti (lavoratori autonomi, professionisti ordinistici, consumatori) esistono le procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83 CCII).

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