Modifiche alla legge sul fallimento e al concordato preventivo 2019 / 2020

Il Governo Conte ha apportato diverse modifiche alla vecchia legge sul Fallimento e alle procedure del concordato preventivo.

Ad esempio è stata eliminata dal testo la parola “Fallimento” che a questo punto va in pensione e inserita la parola “liquidazione giudiziale”.

Nei fatti il concordato preventivo anche se è stato modificato rimane molto simile alla vecchia legge, inoltre vengono altresì inserite alcune modifiche interessanti come l’istituzione dell’OCRI e altre…da tenere in seria considerazione.

Ma che cos’è l’OCRI?

L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa che ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori

La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.lgs. n. 14/2019, ha previsto l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un Organismo (OCRI), composto da un Collegio di tre esperti, che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi che si presenta per causa dell’azienda insolvente.

Quali sono questi inequivocabili segni di crisi?

  • La riforma stabilisce con matematica certezza il confine tra azienda sana e in crisi, grazie a:
  • 7 indici di allerta tratti dal bilancio di esercizio quando superano determinate soglie
  • i debiti IVA, tributari e contributivi, quando superano determinate soglie per scaduto e ammontare.

Chi sono i creditori che possono segnalare un’azienda all’OCRI?

  • tutti i creditori pubblici – come Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate Riscossione.
  • il revisore esterno o l’organo di controllo interno all’azienda (da quest’anno obbligatori per le SRL con questi parametri).
    i fornitori tramite decreto ingiuntivo
  • l’imprenditore stesso che si autodenuncia per accedere alle misure premiali (solo se lo fa entro 3 mesi dall’emersione della crisi negli indici di allerta)

I 7 indici di allerta crisi d’impresa elaborati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato gli indici di allerta crisi d’impresa. In questi giorni è stata infatti resa nota la lista degli indicatori di crisi che individuano quando un’impresa è ritenuta a rischio default.

Vuoi sapere quanto è a rischio la tua azienda?

Allora devi fare affidamento su questi 7 indici di allerta crisi:

  • il patrimonio netto
  • il DSCR (Debt Service Coverage Ratio); definibile come il rapporto tra i flussi di cassa attesi a 6 mesi disponibili per il rimborso dei debiti previsti del medesimo periodo;
  • la sostenibilità degli oneri finanziari; ossia il rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
  • l’adeguatezza patrimoniale; ossia il rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  • il ritorno liquido dell’attivo; ossia il rapporto tra cash flow e attivo;
  • la liquidità; ossia il rapporto tra attività a breve termine passivo a breve termine;
  • l’indebitamento previdenziale e tributario; ossia il rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo;

Quali nuovi obblighi per le Srl: modifica statuto e nomina revisore e collegio sindacale.

A seguito della recente approvazione del nuovo codice della crisi d’impresa e insolvenza, anche molte società a responsabilità limitata avranno l’obbligo di nominare degli organi di controllo che vigileranno sul loro buon andamento e gestione.

Ciò implica due passaggi:

  • la nomina di un sindaco, di un collegio sindacale e di un revisore dei conti
  • la modifica di statuti o atti societari a seguito di suddette nomine

Cosa accade all’azienda che entra in crisi e non riesce a pagare e parte una procedura di liquidazione Giudiziale?

La “liquidazione giudiziale”, e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore.

Tra le novità più rilevanti della nuova normativa inoltre si segnalano:

  • viene attribuita al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio,
    escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori;
    sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi
    informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile
    telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e
    rimodulata la tempistica per le relazioni;
  • viene esteso il raggio temporale per l’azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della
    domanda, anziché dall’apertura della procedura;
  • è ridimensionato il ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e
    reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica;
  • con riferimento agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la
    principale novità consiste nella fissazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale
    considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito dell’istanza con cui si
    chiede l’apertura della liquidazione;
  • con riguardo alla disciplina relativa agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti
    giuridici pendenti si prevede, in caso di prosecuzione del contratto, la prededucibilità soltanto dei
    crediti maturati nel corso della procedura;
  • nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita
    immobiliare e i contratti di carattere personale; nella disciplina dei contratti ad esecuzione
    continuata o periodica è introdotta la previsione, ai sensi della quale, in caso di subentro il curatore è
    obbligato al pagamento delle sole prestazioni avvenute dopo l’apertura della liquidazione;
  • è introdotta una nuova disciplina relativa al contratto di affitto di azienda che differenzia il caso di apertura della
    liquidazione giudiziale nei confronti del concedente, da quello in cui invece il debitore sia l’affittuario.

Quali sono le modifiche al codice in relazione al lavoro Subordinato?

con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad
armonizzare la disciplina dell’insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro;

  • per quanto riguarda l’accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare
    al concorso anche senza l’assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme
    ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. Il termine
    per la presentazione di domande tardive è ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12);
  • è disciplinata in modo innovativo la liquidazione dell’attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei
    beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni
    prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al
    numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice
    delegato;
  • è previsto che il concordato nella liquidazione giudiziale possa essere proposto dal debitore solo se
    prevede l’apporto di risorse che incrementano il valore dell’attivo di almeno il 10%; quando la
    liquidazione riguarda una società la riforma integra l’elenco delle azioni di responsabilità che il
    curatore può esperire, escludendo che egli debba ottenere la previa autorizzazione da parte del
    giudice delegato e sentire il comitato dei creditori;
  • è disciplinato il diritto all’esdebitazione, dell’imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando
    la norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti,
    neppure in parte, i creditori concorsuali.
  • L’esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della
    liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall’apertura della stessa. La riforma consente, inoltre,
    l’esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie
    obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo
    caso l’accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 contenente le Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Per il testo del decreto correttivo cliccare il link seguente:  D.lgs. 147-2020 correttivo

 

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Per il testo, con le note di riferimento, pubblicato in G.U. cliccare il link seguente:

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Decreto_legislativo12gen2019_n.14_GU14feb19

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