La cessione di un ramo d’azienda in Italia richiede obbligatoriamente un atto formale scritto che può essere un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata. Quindi, non è possibile effettuare una cessione di ramo d’azienda senza la presenza del notaio se si vuole rispettare la normativa e poter procedere all’iscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.
Il notaio ha il compito fondamentale di garantire la validità legale dell’atto, verificare la completezza e la correttezza delle clausole contrattuali, e procedere alla registrazione ufficiale necessaria per rendere effettivo il trasferimento.
In sintesi:
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La cessione di un ramo d’azienda deve essere redatta in forma scritta come atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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È obbligatorio l’intervento del notaio per la validità formale e per la registrazione presso il Registro delle Imprese.
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La presenza del notaio tutela le parti e rende sicuro e legale il trasferimento.
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Senza notaio, l’atto non può essere validamente registrato e quindi non è possibile considerare conclusa legalmente la cessione.
In casi di imprese individuali o società di persone, il notaio è indispensabile, mentre per alcune società di capitali la cessione delle quote potrebbe avvenire con modalità diverse, ma la cessione del ramo d’azienda richiede comunque l’atto notarile.
Pertanto, pur essendo possibile redigere un contratto preliminare o una scrittura privata tra le parti, per completare legalmente la cessione di un ramo d’azienda serve comunque il notaio.


