Gli assegni sono dei titoli di credito che presentano caratteristiche simili alle cambiali, ma che differiscono poiché sono sempre pagabili “a vista” (non hanno una scadenza) e possono essere pagati “al portatore”.
L’assegno è un ordine dato dal proprietario del conto corrente alla banca. Questa deve determinare una determinata somma a favore del beneficiario. Avremo quindi un emittente, un trattario e un beneficiario.
Nella compilazione di un assegno è previsto l’inserimento della data di emissione. Viene comunque tollerata la mancanza di una data, ma è assolutamente vietata dalla legge la postdatazione.
Per gli assegni a vuoto, sono previste delle sanzioni civili contro l’emittente. In questo caso, il portatore dell’assegno scoperto può agire in via di regresso per il recupero del proprio credito presentando l’assegno in tempo utile (da 8 a 15 giorni) e far constatare il mancato pagamento tramite il protesto.
Abbiamo inoltre l’assegno circolare, una promessa di pagamento emessa da una banca verso un beneficiario. Avremo dunque due soggetti: un emittente e un beneficiario.
In questo caso il debitore non compare sull’assegno, ma solo sulla richiesta di emissione di quest’ultimo. Anche gli assegni si possono trasferire tramite girata, quella più diffusa è la girata in bianco.
A seconda delle condizioni finanziarie del debitore, cambiano anche le condizioni del pagamento. Oltre alle banconote e ai titolo di credito abbiamo anche altri strumenti di pagamento emessi tramite le Poste o le banche.
Per la posta, abbiamo soluzioni come il BancoPosta, l’assegno postale e il contrassegno.
Per quanto riguarda la banca, abbiamo:
- il giroconto,
- bonifico
- carta di credito.